|
VISTA la legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive
modifiche e integrazioni;
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 concernente il
regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria
regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e
musicali;
CONSIDERATO che le istituzioni di cui alla citata legge n.
508/99 sono state autorizzate ad attivare corsi sperimentali
per le innovazioni didattiche, in attesa della definizione dei
nuovi ordinamenti;
CONSIDERATO che non è stato ancora emanato il regolamento
sulla riorganizzazione didattica previsto dalla stessa legge
n. 508/99;
VISTO il progetto di sperimentazione presentato dalla
Conferenza dei Direttori dei Conservatori di musica con nota
del 22 ottobre 2003;
RITENUTO che tale progetto è coerente con il riordinamento
didattico previsto dal citato regolamento in itinere;
RITENUTO di dover consentire l’attivazione, in via
sperimentale, di un percorso formativo di secondo livello
in “Discipline musicali” negli ambiti
interpretativo-compositivo e tecnologico, per garantire lo
sviluppo coordinato, a livello specialistico, delle competenze
disciplinari e professionali, già acquisite dagli studenti
diplomati
DECRETA
Art. 1
I Conservatori di musica possono attivare dall’anno
accademico 2003 – 2004, il biennio sperimentale per il
conseguimento del titolo di diploma accademico di secondo
livello in “Discipline musicali”, previa autorizzazione del
Ministero, con le modalità e procedure indicate all’art.
2. Il programma didattico formativo è determinato
nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
Art. 2 La proposta è deliberata dal Collegio dei docenti
e deve indicare gli obiettivi del percorso formativo e i
relativi sbocchi professionali, nonché le discipline da
attivare, individuando quelle obbligatorie per almeno il 65%
dei crediti formativi, nell’ambito delle attività formative di
base e caratterizzanti. L’attivazione, previa verifica
delle risorse umane e finanziarie, è deliberata dal
Consiglio di amministrazione che certifica l’adeguatezza
delle strutture e delle dotazioni strumentali disponibili
nonché le modalità di copertura degli insegnamenti,
assicurando la piena funzionalità dei corsi istituzionali di
livello inferiore.
Art. 3
I Conservatori di musica sono tenuti a rilasciare, come
supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente
le indicazioni sugli obiettivi del percorso formativo e sui
contenuti dello stesso.
Art. 4 Le disposizioni di cui al presente decreto si
estendono agli Istituti musicali pareggiati che presentino un
progetto di percorso di studi di secondo livello concordato
con l’Ente gestore di riferimento e con le modalità di cui
all’art. 2 del presente decreto.
Roma, 8 gennaio
2004 Prot. n. 1/AFAM/2004
|